Art. 16.
(Appalto di opere).

      1. Al fine di promuovere la crescita delle piccole imprese locali e di accelerare la realizzazione del programma straordinario di cui al presente capo, gli IACP e le

 

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società miste sono autorizzati ad appaltare i lavori di importo non superiore a 1.500.000 euro secondo le procedure di cui all'articolo 123 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, invitando alla gara le imprese con sede nell'ambito territoriale di competenza dello IACP e con certificazione rilasciata da società organismi di attestazione (SOA) non superiore a tale importo.
      2. Il limite per le procedure della licitazione semplificata è elevato da 750.000 euro a 1.500.000 euro; ad ogni gara sono invitate non più di trenta imprese; gli elenchi sono formati annualmente dalle imprese con sede nell'ambito territoriale dello IACP che fanno richiesta di inserimento nei predetti elenchi.